AVVISO PUBBLICO per l’assegnazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2020- Legge 431/98 art. 11.

AVVISO PUBBLICO per l’assegnazione di contributi per il sostegno all&rs...

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SI INFORMA

la cittadinanza che, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 431/’98 e successive modifiche ed integrazioni e del D.M. del 07/06/1999 art. 1 e 2, è indetto avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – anno 2020 - in esecuzione della D.D. della Regione Puglia n. 514 del 13/12/2021 e della Delibera della Giunta Comunale n. 198 del 28.12.2021.

 

Art. 1 - Requisiti per l’ammissione

Per partecipare al presente bando il nucleo familiare del richiedente – conduttore (composto dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF) deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea ed avere la residenza anagrafica nel Comune di Arnesano;

b) essere cittadino di altro Stato munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno alla data di pubblicazione del presente bando ed avere la residenza anagrafica nel Comune di Arnesano;

c) essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato alla data di pubblicazione del presente bando pubblico ed essere in regola con il pagamento dell’imposta di registro riferita all’anno 2020;

d) essere in regola con il pagamento del canone di locazione riferito all’anno 2020: a tal uopo dovranno essere prodotte ricevute di pagamento dei canoni di locazione regolarmente firmate dal locatore e corredate sempre dalla fotocopia del documento di identità di quest’ultimo, nonché bonifici bancari o conti correnti postali attestanti l’avvenuto pagamento in favore del locatore. In subordine potrà essere prodotta apposita dichiarazione congiunta del proprietario e del conduttore, corredata dalla fotocopia del documento di identità di entrambi, attestante la predetta regolarità.

In ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2020 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:

-genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;

-disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;

-presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n.45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

Art. 2 Requisiti di reddito per l’ammissione

Il reddito di riferimento del nucleo familiare è il seguente:

- per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al citato D.M. del 7/6/99, art. 1, comma 1, l’imponibile complessivo. Per tale fascia a) il limite massimo di reddito è di € 13.405,08 (Circolare INPS n. 148/2020);

- per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 7/6/99, quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all’art. 21 della L. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € 15.250,00.

Per la determinazione del reddito 2020 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato:

- per il modello Certificazione Unica 2021, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2;

- per il modello 730/2021, redditi 2020, il rigo 11, Quadro 730-3;

- per il modello Unico P.F. 2021 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.

Oltre all’imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento e l’assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017).

Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure

- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure

- nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest’ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del reddito percepito dall’intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

 

Art. 3 – Cause di esclusione

Sono escluse dal contributo:

- le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;

- le domande relative ai nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che relativamente all’anno 2020:

  • hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile;
  • hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L. R. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio;
  • hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
  • hanno beneficiato della quota destinata all’affitto del cosiddetto reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertiti, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 e s.m.i., come stabilito dall’art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Ove non sia possibile individuare la quota destinata all’affitto percepita da parte dei richiedenti il beneficio, il Comune di Arnesano, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all’INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto;
  • con ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all’emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l’annualità 2020, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l’eventuale beneficio;

- le domande presentate da gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Sono altresì escluse le domande di contributo per:

ü alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L. n. 431/’98 e decreti ministeriali attuativi;

ü alloggi con categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

ü alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione:

- per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (almeno cinque persone),

- per gli alloggi occupati da nuclei al cui interno vi è la presenza di un ultrasessantacinquenne o la presenza di un portatore di handicap (pari o superiore al 66%)

- per gli alloggi per i quali si dimostri l’esistenza di situazioni oggettive che impediscano l’utilizzo effettivo di una parte dell’immobile stesso.

 

Art. 4 – Elaborazione delle graduatorie e quantificazione del contributo

Il Comune elaborerà le graduatorie sulla base del reddito e quantificherà il contributo spettante a ciascun soggetto nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. 7.6.99, art. 1 e art. 2, comma 3 e precisamente:

- Ai soggetti rientranti nella fascia a) l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore ad € 3.098,74/anno;

- Ai soggetti rientranti nella fascia b) l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 24 per cento ed il contributo da assegnare non dovrà comunque essere superiore a € 2.324,06/anno.

 

Art. 5 – Termini e modalità di compilazione della domanda per partecipare all’Avviso

I cittadini interessati possono presentare domanda all’Ufficio Protocollo del Comune, esclusivamente su appositi modelli disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali o scaricabili dal sito Internet istituzionale dell’Ente a pena di esclusione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022.

La domanda è formulata in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e deve essere compilata in ogni sua parte.

La mancanza di uno dei requisiti essenziali comporterà l’inammissibilità della domanda.

Gli Uffici incaricati effettueranno accertamenti a campione, sulle domande presentate allo scopo di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Il testo del bando e i relativi allegati sono disponibili in fondo alla presente pagina nella Sezione "Documenti e Link"

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