AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE

Dettagli della notizia

Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, art. 6, comma 5, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124;

Visto il Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni  dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Visti i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014, 5 dicembre 2014, 19 marzo 2015, 30 marzo 2016 e 23 dicembre 2019;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2021, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021, è stata ripartita tra le Regioni la disponibilità del Fondo relativa all’annualità 2021.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1731 del 22.11.2016;

Vista la Delibera Regionale n. 2135 del 16/12/2021 con cui è stata ripartita tra i Comuni ATA e i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti la somma di € 3.909.271,39 stanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale annualità 2021 destinata agli inquilini morosi incolpevoli.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 28/12/2021;

SI  RENDE  NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo volto a ridurre la morosità incolpevole.

Che il presente Avviso è “a sportello”, pertanto le richieste saranno istruite in ordine cronologico fino a esaurimento dei fondi resi disponibili dal finanziamento della Regione Puglia ammontanti ad euro 1.801,96.

Art. 1

Destinatari e requisiti

Possono presentare richiesta per usufruire del contributo in oggetto i nuclei familiari che sono in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

1) richiedente con cittadinanza  italiana o di uno Stato  appartenente  all’Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’U. E., in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

2) titolarità di un contratto di locazione di edilizia di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e residenza nell’alloggio  oggetto della procedura  di rilascio, ubicato nel Comune di Arnesano, da almeno un anno;

3) essere  destinatario  di un atto di intimazione  di sfratto  per morosità  con citazione  di convalida;

4) possesso di un reddito ISE  non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00;

5) non titolarità del richiedente  e di ciascun componente  del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto,  uso o abitazione  su immobile, nel territorio nazionale, fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

6)  situazione di morosità  incolpevole,  ossia una situazione  di sopravvenuta  impossibilità  a provvedere al pagamento  del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una della seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa;

- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;

- cassa  integrazione   ordinaria o  straordinaria   che  limiti  notevolmente la  capacità reddituale;

- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da causa   di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità  dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

- riduzione  del nucleo familiare, a seguito  di detenzione  o condizione  di “vittima  di violenza”, che abbia determinato la perdita di una fonte di reddito;

- aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF  in misura superiore al 25%;

- coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, ai sensi della L. R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera c.

7)  non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

Art. 2

Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia di  documentazione  amministrativa”,  il  richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti indicati all’art. 1 del presente avviso.

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell’art. 75 del predetto testo unico, nel caso di dichiarazioni mendaci, il  dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Si  invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel rendere tali dichiarazioni verificando con precisione              i       dati  dichiarati.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a)  copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

b) copia dell’intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, dalla quale si deduca l’ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della prima udienza oppure copia dell’ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell’eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione;

c)  documenti comprovanti il possesso delle condizioni d’incolpevolezza della morosità di cui all’art. 1 punto 6);

d) dichiarazione rilasciata dal proprietario dell’alloggio, in relazione alla situazione che ricorre (modello C o modello D)

 Art. 3

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande  di partecipazione al presente Avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune reperibili sul sito web all’indirizzo www.comune.arnesano.le.it o distribuiti presso lo Sportello del Segretariato Sociale  del Comune di Arnesano.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e presentate entro e non oltre il 31 gennaio 2022:

Art. 4

Istruttoria delle domande e priorità nella concessione dei contributi

Il Comune procede all’istruttoria delle domande, accerta la sussistenza delle condizioni, verifica il possesso dei requisiti previsti e dei criteri di priorità individuati dal D.M. 14.05.2014, ovvero la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne,

- ovvero minore,

- ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%,

- ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.

 

 

Art. 5

Ammontare e destinazione del contributo

a) fino a un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;

b) fino a un massimo  di € 6.000,00  per ristorare  la proprietà dei canoni corrispondenti  alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione  del provvedimento  di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;

c) assicurare  il  versamento  di un deposito  cauzionale  per stipulare  un nuovo contratto di locazione;

d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto sottoscritto/da sottoscrivere  a canone concordato  fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00.

I contributi di cui alle lettere c) e d) potranno essere corrisposti in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

I contributi concessi ai sensi del presente provvedimento non sono cumulabili:

- con il c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, come stabilito dall’art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 23 giugno 2020. Pertanto questo Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all’INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto;

- con ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all’emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l’annualità 2020, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l’eventuale beneficio.

Art 6

Ulteriori disposizioni

L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L’eventuale assegnazione dell’alloggio  di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto di contributo.

I contributi in parola non potranno, inoltre, essere cumulati, per lo stesso periodo di riferimento, con i benefici di cui al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (art. 11 L. n. 431/1998).

 

Art. 7

Controlli

In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 445/2000, nonché del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018 saranno effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e, nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate  al fine di ottenere indebitamente  il beneficio del contributo, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

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